Gazebo e pergolati. Niente più autorizzazioni Comunali per moltissimi lavori di edilizia, dal 22 aprile: l’elenco completo
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo elenco completo dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, impiantistica che si possono effettuare in casa senza Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà effettiva a partire dal 22 aprile.
Vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma anche gazebo e pergolati. Per quanto riguarda le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
Ecco la lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera: tra questi rientrano anche pannelli solari, condizionatori, cappotti termici, rifacimento dei bagni e degli impianti, ma anche la realizzazione di controsoffitti, il cambio degli infissi e l’installazione delle inferriate alle finestre.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere;
Riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura;
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali;
Riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale.
GLI IMPIANTI
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;
Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;
Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.
AREE PERTINENZIALI, GIARDINI, GAZEBO E PERGOLATI
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate);
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebodi limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento ed eventuale messa a norma di servoscala o di impianti che abbiano natura assimilabile;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitarie di impianti igienico e idro-sanitari;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi interventi su impianti idrici;
Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua di agricoltura;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali;
Manutenzione e gestione di vegetazione di carattere spontaneo.
LE OPERE TEMPORANEE
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
Installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di stand fieristici;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di servizi igienici mobili;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture che siano assimilabili a queste;
Installazione, previa Comunicazione avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di elementi espositivi di varia natura;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di aree di parcheggio provvisorio, purché gli interventi siano effettuati nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.
ALTRI INTERVENTI, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaicie generatori microeolici;
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive;
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e o di ancoraggio;
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma degli impianti;
Attività di ricerca nel sottosuolo. Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.
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Leasing: gestione contabile e fiscale. Focus su metodo finanziario e patrimoniale
Registrazioni contabili del leasing e scritture in partita doppia con il metodo finanziario e con il metodo patrimoniale, considerazioni di carattere fiscale: guida alla gestione amministrativa del contratto di leasing.
Il contratto di leasing rappresenta una modalità di acquisizione dei beni strumentali o cespiti (materiali o immateriali) cui l’imprenditore può ricorrere in luogo dell’acquisto presso terzi o alla produzione (costruzione) in economia.
Si tratta di un contratto commerciale definito “atipico” fino al 2017 poiché non contemplato né dal codice civile né da altre leggi speciali. Dal 2017, invece, il leasing è stato tipizzato dalla Legge numero 172/2017 di conversione del Decreto legge 148/2017.
Esistono due metodologie di contabilizzazione del leasing:
- il metodo patrimoniale (o dei canoni);
- il metodo finanziario.
Leasing: registrazioni contabili con il metodo patrimoniale
Il metodo patrimoniale (o dei canoni) è quello utilizzato in Italia.
In questo caso il bene rimane di proprietà della società concedente: continuerà a figurare quindi nel suo attivo dello stato patrimoniale. L’imprenditore/società utilizzatore non iscrive il bene tra le immobilizzazioni ma registra l’impegno assunto contrattualmente nei conti d’ordine: beni in leasing (dare) a società di leasing conto impegni (avere).
Nel conto economico, invece, quest’ultimo/a contabilizza i canoni di leasing periodici cosi come risultanti dalle fatture passive ricevute.
Leasing: cos’è e contabilizzazione del maxi canone?
Spesso il contratto di leasing prevede il pagamento di un “maxi canone” iniziale: si tratta di una sorta di acconto sul valore complessivo del bene che in alcuni casi può raggiungere percentuali del 20/25 %.
Questo maxi canone non può essere completamente imputato all’esercizio in cui si è manifestato finanziariamente. Perché? Perché per rispettare il principio della competenza economica è necessario ripartire tale valore per tutta la durata del contratto attraverso la tecnica dei risconti. Occorre fare molta attenzione però: ad ogni esercizio occorre “riaprire” il conto risconti attivi in modo da spegnere il conto acceso nel periodo precedente ed imputare cosi all’esercizio successivo la quota residua. Se la registrazione contabile è fatta correttamente nell’ultimo esercizio il mastrino risconti attivi avrà un saldo pari a zero.
Leasing e metodo patrimoniale: l’iscrizione in bilancio
L’imprenditore/società utilizzatore iscriverà il bene nello stato patrimonialesoltanto qualora, al termine del contratto, decida di esercitare il riscatto. In questo caso la fattura sarà registrata utilizzando un conto patrimoniale (macchinario, attrezzatura, ecc. dipende dall’oggetto del contratto). Tale bene sarà poi soggetto ad ammortamento secondo le regole ordinarie.
Leasing: registrazioni contabili con il metodo finanziario
Nel metodo finanziario, invece, il leasing viene contabilizzato (dal punto di vista dell’imprenditore/società utilizzatore) come se si trattasse dell’acquisto di un bene mediante ricorso ad un finanziamento esterno, con pagamento rateizzato. Attenzione: si tratta del metodo previsto dai principi contabili internazionali, IAS 17 nella fattispecie, nel caso di leasing finanziario. In caso di leasing operativo, invece, lo IAS 17 prevede le stesse regole contabili che abbiamo già visto nel metodo operativo.
Ricapitoliamo un attimo: in Italia contabilizziamo il leasing, a prescindere che si tratti di leasing finanziario od operativo, con il metodo patrimoniale.
Nell’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, invece, dobbiamo distinguere:
- il leasing finanziario cui si applica il metodo finanziario;
- il leasing operativo cui si applica il metodo patrimoniale.
Tornando al metodo finanziario, al momento della sottoscrizione del contratto, si rileva il “fair value” o valore corrente o valore di mercato del bene locato (oppure, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi previsti dal contratto) a fronte della simultanea registrazione del debito di finanziamento nei confronti del locatore (società di leasing).
Di conseguenza nel metodo finanziario dobbiamo distinguere due componenti:
• Quota capitale: riduce il debito finanziario iscritto nel passivo dello S.P.;
• Quota interessi: viene imputata a conto economico come componente negativa di reddito accesa ai costi finanziari.
Il caso del “cambio” di rilevazione contabile del leasing durante il corso del contratto: la deducibilità per la giurisprudenza di merito
Recentemente la gestione contabile e fiscale del leasing è stata oggetto di un interessante intervento di Giorgio Gavelli sul Sole 24 Ore.
In questa sede è stato affrontato il tema del cambio di rilevazione contabile del leasing durante l’ordinario corso del contratto; secondo i giudici di merito (Ctp Milano e Ctr Lombardia 4221/16/2018):
“è illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio riprende a tassazione i componenti negativi di reddito dedotti da un’impresa che modifica in corso di contratto il criterio di rilevazione della locazione finanziaria, passando dal “metodo patrimoniale” previsto dai vigenti Oic al “metodo finanziario” proprio degli Ias/Ifrs”
Tale variazione, secondo i giudici, è stata motivata dall’esigenza di applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Lo stesso Gavelli evidenzia tuttavia come si tratti di un tema assai controverso, su cui la dottrina prevalente non ritiene comunque possibile che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs possano derogare alla disciplina prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali (a questo proposito si veda, in particolare, il principio contabile nazionale OIC numero 11).
In partita doppia si registrerà inizialmente (alla data di stipula del contratto) quanto segue:
Attrezzatura in leasing – DARE (VFA)
Debiti verso società di leasing – AVERE (VFP)
In occasione del ricevimento delle fatture periodiche:
Debiti vs società di leasing – DARE (VFA)
Oneri finanziari – DARE (VFA)
Debiti vs fornitori –AVERE (VFP)
Ovviamente in occasione del pagamento della fattura avremo:
Debiti vs fornitori – DARE (VFA)
Banca x c/c – AVERE (VFP)
Leasing: cos’è il contratto del sale and lease-back?
Una variante, che può essere utile conoscere almeno per grandi linee, è quella del sale and lease-back (retrolocazione). Si tratta dell’operazione doppia di cessione di un bene ad un terzo e contemporanea stipula di un contratto di leasing per l’utilizzo dello stesso bene, con correlazione tra canoni locatori e prezzo di vendita. Le parti dunque, sono da un lato il venditore/locatario, e dall’altro il compratore/locatore. Secondo i principi internazionali i risvolti contabili dipendono sempre dal tipo di leasing sottostante: metodo finanziario per il leasing finanziario, metodo patrimoniale per il leasing operativo.

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Iva eCommerce, consultazione online sulla direttiva fino al 15 gennaio
Iva nell’eCommerce: è possibile partecipare alla consultazione online fino al 15 gennaio 2019. Indicazioni e opinioni sull’attuazione della direttiva 2017/2455.
Iva nell’eCommerce: dal 14 dicembre è possibile partecipare alla consultazione sul sito del Dipartimento delle Finanze fino al 15 gennaio 2019. Gli interessati possono dare indicazioni ed esprimere opinioni sulle proposte adottate dalla Commissione UE finalizzate all’attuazione della direttiva 2017/2455 sull’Iva nel commercio elettronico.
Associazioni economico-professionali, professionisti, centri di ricerca, università, ma anche privati cittadini sono invitati a dare il loro contributo sulla nuova disciplina che regola l’eCommerce utilizzando il form online disponibile sul sito del Dipartimento.
Direttiva sull’Iva nell’eCommerce: una consultazione sulle proposte dell’Unione Europea
Con la Direttiva sull’Iva nel commercio elettronico, nello specifico, si estende il campo di applicazione del Mini Sportello Unico, MOSS, a tutti i servizi e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, trasformandolo in uno Sportello Unico.
Inoltre vengono introdotte disposizioni speciali applicabili ai soggetti passiviche facilitano determinate cessioni effettuate da altri soggetti passivi tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.
L’11 dicembre 2018 la Commissione europea ha adottato due proposte per favorire l’implementazione delle modifiche della Direttiva Iva, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021:
- Proposta di Direttiva COM(2018) 819 che emenda la Direttiva IVA: prevede norme aggiuntive relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi nell’UE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE e al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione alternativo all’OSS;
- Proposta di Regolamento di esecuzione COM (2018) 821 che emenda il Regolamento (UE) 282/2011: contiene le norme di attuazione della Direttiva per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e cessioni nazionali di beni.
Su questi due punti, cittadini e addetti ai lavori sono chiamati a intervenire.
Direttiva sull’Iva nell’eCommerce: come partecipare alla consultazione
Chiunque abbia considerazioni o commenti sulle proposte adottate dalla Commissione europea sulla Direttiva Iva può usare il form online, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, e inviare il suo contributo entro il 15 gennaio 2019.
Gli utenti sono divisi in quattro categorie:
- associazione economico professionale;
- professionista;
- centro di Ricerca o Università;
- privato cittadino.
Dopo aver scelto la categoria di appartenenza, è necessario inserire anche nome, cognome e email all’interno del portale.
Una volta inseriti contatti e riferimenti anagrafici, il form richiede una breve sintesi dell’intervento di massimo 500 caratteri e permette agli utenti di caricare il file con la versione integrale dei suggerimenti sull’attuazione della Direttiva europea sull’Iva eCommerce.

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