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Mese: Dicembre 2018

Contributi volontari per la pensione: quando e come versarli?

lunedì, 17 Dicembre 2018 da admin

Chi resta senza lavoro a pochi anni dalla pensione può pensare di coprire gli ultimi anni contributivi con versamenti volontari: possibili costi, tempi e modalità

In assenza di un lavoro, il traguardo della pensione può allontanarsi nel tempo o essere addirittura compromesso. Tra le possibili opzioni, è comunque possibile valutare una ciambella di salvataggio che consente al lavoratore (dipendente o autonomo) di proseguire a proprie spese i versamenti per la pensione, tramite la cosiddetta “prosecuzione volontaria”.

Si tratta di una forma di polizza assicurativa che consente a chi per varie cause interrompe il versamento dei contributi, di non perdere quelli già versati e di raggiungere il diritto alla pensione. L’intento, insomma, è quello di permettere a chi ha smesso di lavorare di conseguire comunque una rendita pensionistica. Possono farne richiesta tutti gli iscritti Inps; in particolare, la volontaria interessa anche gli altri fondi di previdenza, compresi quelli dei dipendenti pubblici, che in passato ne erano esclusi.

La richiesta – Per poter proseguire l’assicurazione volontariamente occorre una specifica autorizzazione che deve essere espressamente richiesta all’Inps. L’autorizzazione viene concessa in presenza di un versamento pari ad almeno 3 anni di contributi obbligatori effettivi nel quinquennio precedente la domanda. Chi non ha almeno 3 anni nei 5 che precedono la richiesta di autorizzazione può comunque essere ammesso alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbia maturato un minimo di 5 anni di contributi, versati in qualsiasi epoca.

La decorrenza dell’autorizzazione coincide con il primo sabato successivo a  quello in  cui è stata inoltrata la domanda; dal primo giorno del mese della domanda per gli artigiani e commercianti. La contribuzione volontaria non può riguardare periodi temporali pregressi, con la sola eccezione del semestre precedente la data di autorizzazione.

Il costo – L’importo da versare per i dipendenti viene stabilito in base alla retribuzione percepita nell’ultimo anno di lavoro che precede la domanda di autorizzazione. L’aliquota è la stessa prevista per la contribuzione obbligatoria. Questo significa che chi decide di versare i volontari dovrà pagare in pratica la stessa somma che avrebbe versato la propria impresa laddove avesse continuato a lavorare con uno stipendio pari alla media dell’ultimo anno.

Per avere un’idea della spesa da sostenere per i contributi volontari è infatti sufficiente fare la media delle retribuzioni (complessive, compresa cioè la tredicesima mensilità) dell’ultimo anno di lavoro e  applicare l’aliquota in vigore (che per i dipendenti è pari al 33%), con la premessa che è comunque previsto il versamento di un contributo minimo, pari al risultato che si ottiene applicando l’aliquota obbligatoria (33%) al 40% del trattamento  minimo di pensione Inps (202,97 euro, il 40% di 507,42 euro). Questo vuol dire che per l’anno 2018 il contributo minimo settimanale è di 67 euro. La spesa minima annuale è di conseguenza pari a 3.484 euro.

Allo stesso modo, l’importo dei contributi volontari per artigiani e commercianti è determinato dall’Inps in base alla media del reddito di impresa dichiarato ai fini Irpef negli ultimi 36  mesi di contribuzione (gli ultimi 3 anni). I contributi dovuti sono su base mensile e sono divisi in 8 diverse fasce di reddito. Come per gli ex dipendenti, anche in questo caso è previsto il versamento di un contributo minimo, pari al risultato che si ottiene applicando l’aliquota obbligatoria (24% gli artigiani e 24,09% i commercianti) al 40% del trattamento minimo di pensione Inps (202,97 euro, il 40% di 507,42 euro). Per il 2018 il contributo minimo mensile è ad esempio di 315 euro per gli artigiani e di 316 per i commercianti.

Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi sono settimanali e l’importo da versare è invece determinato dall’Inps in base alla media settimanale dei redditi degli ultimi 3 anni, vale a dire delle ultime 156 settimane di lavoro. Non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

Il valore –  I contributi volontari sono parificati, a  tutti gli effetti, a quelli obbligatori, versati in conseguenza del rapporto di lavoro. Tuttavia, va precisato che la volontaria s’intende regolarmente eseguita solo se l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre viene interamente versato durante il trimestre solare successivo. Nell’ipotesi di una  contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, il periodo da accreditare  viene contratto, ai fini sia della misura che del diritto alla pensione. In tal caso, si divide cioè la  somma ridotta pagata per l’importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe  dovuto versare e si considera coperto un numero di settimane pari al quoziente così ricavato.

I contributi volontari vanno dunque pagati per periodi trimestrali solari (entro la fine del trimestre successivo): il numero delle settimane è quello corrispondente ai sabati compresi nel periodo. Per coprire il primo trimestre (gennaio-marzo) occorre effettuare il versamento entro il successivo 30 giugno; il secondo trimestre (aprile-giugno) va versato entro il 30 settembre, e così via. Al pari della contribuzione obbligatoria, la spesa sostenuta per i versamenti volontari è deducibile dall’imponibile Irpef.

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Anticipazioni, trasferimenti e riscatti: le prestazioni prima del pensionamento

lunedì, 17 Dicembre 2018 da admin

Fondi pensione, quali prestazioni si possono ottenere ancor prima del pensionamento? Facciamo chiarezza su previdenza complementare e anticipazioni, riscatti e trasferimenti 

Le somme accumulate nella propria posizione individuale a seguito dell’adesione alla previdenza integrativa restano in realtà disponibili all’iscritto anche prima del pensionamento. In particolare, la restituzione – anche parziale – della posizione accumulata è possibile in condizioni che lo rendano necessario, richiedendo l’accesso a tre diverse tipologie di prestazioni: 

  • anticipazione
  • riscatto
  • trasferimento

Analizziamole dunque nel dettaglio. 

Anticipazioni

Prima del pensionamento è possibile riscattare parte della propria posizione accumulata presso il Fondo chiedendo un’anticipazione per far fronte a spese straordinarie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto del fondo stesso. Più precisamente:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie o per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, in relazione a situazioni gravissime riguardanti l’aderente, il coniuge o i figli
  • decorsi otto anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale:
    • per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • per la realizzazione – sulla prima casa di abitazione – degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Le anticipazioni per spese mediche sono assoggettate all’imposizione prevista per le prestazioni di previdenza complementare, mentre per le altre tipologie si applica la tassazione di minor favore prevista per i riscatti. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata ai vantaggi fiscali associati alla previdenza complementare. 

Va inoltre ricordato come le somme ricevute a titolo di anticipazione e non reintegrate riducano la posizione individuale e, ovviamente, le future prestazioni. Per questa ragione, in qualsiasi momento, è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo. Per le imposte pagate all’atto dell’erogazione è invece riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Riscatti

L’iscritto, in alcuni casi, senza avere maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare, in tutto o in parte la propria posizione individuale; più precisamente:

  • qualora cessino i requisiti di partecipazione al fondo (sia in nei casi di adesione collettiva che individuale) indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di riscatto totale della posizione, si tenga conto che viene a cessare ogni rapporto con il fondo e di conseguenza viene azzerata ogni eventuale anzianità sin a quel momento maturata nell’ambito della previdenza complementare;
  • in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo  non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria  riscattando il 50% della posizione individuale maturata, ma rimanendo comunque iscritto al fondo;
  • a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscattando l’intera posizione maturata;
  • in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, riscattando  l’intera posizione maturata pur rimanendo iscritto al fondo;
  • in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo diversi da quelli sopracitati, in misura variabile fino al 100% secondo le condizioni e modalità previste dallo Statuto del fondo.

Trasferimenti

L’iscritto può trasferire la posizione individuale maturata a un’altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo anche in costanza dei requisiti di partecipazione. Tuttavia, per i fondi negoziali, preesistenti ed aperti ad adesione collettiva va considerato che in assenza di specifiche norme statutarie il trasferimento non comporta il versamento della quota aziendale al nuovo fondo.

L’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza.

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Giovani e lavoro: quali opportunità?

venerdì, 07 Dicembre 2018 da admin

Dai fornitori di servizi che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro agli strumenti che ne agevolano l’inserimento nel mercato del lavoro: quali le opportunità a disposizione per i giovani in cerca del loro primo impiego? 

Per i giovani a caccia del loro primo impiego (ma anche per i lavoratori più “attempati” desiderosi di nuove opportunità), cercare oggi un lavoro è indubbiamente una sfida piuttosto complicata, e non solo per le statistiche non propriamente rosee in arrivo dal mercato del lavoro italiano. Sono infatti sempre più numerose le realtà cui rivolgersi per informazioni, servizi e proposte. 

Centri per l’impiego pubblici – I Centri per l’impiego sono le strutture pubbliche che, per conto delle Regioni, favoriscono sul territorio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, informando, orientando e dando consulenza gratuita a chi cerca un’occupazione. Svolgono anche attività amministrative come l’iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, la registrazione delle assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende private ed enti pubblici. Dal 2016 è diventata operativa l’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per il Lavoro.

Agenzie per il lavoro private – Le Agenzie per il Lavoro (art. 4 del decreto 276/2003) sono operatori privati (società di persone, di capitali, e cooperative) che devono essere iscritte all’albo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa autorizzazione. Possono così svolgere attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di tipo specialista, intermediazione, ricerca e selezione di personale, e supporto alla ricollocazione professionale.

Altri operatori pubblici e privati per trovare impiego – I soggetti (di cui all’art. 6 del decreto 276/2003) autorizzati alla sola attività di intermediazione sono: Università pubbliche e private, Istituti di scuola secondaria superiore, Comuni, Camere di Commercio, associazioni dei datori di lavoro e sindacati, enti bilaterali e Patronati, Onlus che hanno come scopo la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela della disabilità, consulenti del lavoro, gestori di siti Internet.

Un panorama variegato che si sta solo lentamente mettendo in rete e che, se da un lato garantisce un bel ventaglio di opportunità, dall’altro può certo intimorire, quando non addirittura confondere, chi è costretto a confrontarcisi per la prima volta. Senza dimenticare poi il ventaglio di iniziative legate al web, tra cui: 

ANPAL – Portale dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro, si pone come principale obiettivo l’offerta di servizi volti al coordinamento delle politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e dellla ricollocazione di disoccupati e lavoratori precari; 

ClicLavoro – Portale del Ministero del Lavoro dedicato all’incontro tra domanda e offerta, alle opportunità per cittadini e imprese e all’attualità del mondo del lavoro; 

Eures – Portale europeo della mobilità del lavoro dedicato in particolar modo a quanti sono in cerca di orientamento sul lavoro all’estero, domande e offerte di lavoro, opportunità formative transazionali;

Europass – Sito web che si propone in particolare di offrire ai naviganti strumenti e risorse utili ad accedere a opportunità di formazione e lavoro in Europa (Cv europeo, formazione all’estero, riconoscimento dei titoli di studio). 

Capire dove cercare è importante, ma altrettanto fondamentale è anche conoscere gli strumenti attraverso cui inserirsi nel mercato del lavoro: in questa sezione, troverai quindi tutte le informazioni utili su tirocini formativi, stage, alternanza scuola-lavoro e le altre opportunità pensate per favorire l’incontro tra giovani e occupazione. 

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Leasing: gestione contabile e fiscale. Focus su metodo finanziario e patrimoniale

venerdì, 07 Dicembre 2018 da admin

Registrazioni contabili del leasing e scritture in partita doppia con il metodo finanziario e con il metodo patrimoniale, considerazioni di carattere fiscale: guida alla gestione amministrativa del contratto di leasing.

Il contratto di leasing rappresenta una modalità di acquisizione dei beni strumentali o cespiti (materiali o immateriali) cui l’imprenditore può ricorrere in luogo dell’acquisto presso terzi o alla produzione (costruzione) in economia.

Si tratta di un contratto commerciale definito “atipico” fino al 2017 poiché non contemplato né dal codice civile né da altre leggi speciali. Dal 2017, invece, il leasing è stato tipizzato dalla Legge numero 172/2017 di conversione del Decreto legge 148/2017.

Esistono due metodologie di contabilizzazione del leasing:

  • il metodo patrimoniale (o dei canoni);
  • il metodo finanziario.

Leasing: registrazioni contabili con il metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale (o dei canoni) è quello utilizzato in Italia.

In questo caso il bene rimane di proprietà della società concedente: continuerà a figurare quindi nel suo attivo dello stato patrimoniale. L’imprenditore/società utilizzatore non iscrive il bene tra le immobilizzazioni ma registra l’impegno assunto contrattualmente nei conti d’ordine: beni in leasing (dare) a società di leasing conto impegni (avere).

Nel conto economico, invece, quest’ultimo/a contabilizza i canoni di leasing periodici cosi come risultanti dalle fatture passive ricevute.

Leasing: cos’è e contabilizzazione del maxi canone?

Spesso il contratto di leasing prevede il pagamento di un “maxi canone” iniziale: si tratta di una sorta di acconto sul valore complessivo del bene che in alcuni casi può raggiungere percentuali del 20/25 %.

Questo maxi canone non può essere completamente imputato all’esercizio in cui si è manifestato finanziariamente. Perché? Perché per rispettare il principio della competenza economica è necessario ripartire tale valore per tutta la durata del contratto attraverso la tecnica dei risconti. Occorre fare molta attenzione però: ad ogni esercizio occorre “riaprire” il conto risconti attivi in modo da spegnere il conto acceso nel periodo precedente ed imputare cosi all’esercizio successivo la quota residua. Se la registrazione contabile è fatta correttamente nell’ultimo esercizio il mastrino risconti attivi avrà un saldo pari a zero.

 

Leasing e metodo patrimoniale: l’iscrizione in bilancio
L’imprenditore/società utilizzatore iscriverà il bene nello stato patrimonialesoltanto qualora, al termine del contratto, decida di esercitare il riscatto. In questo caso la fattura sarà registrata utilizzando un conto patrimoniale (macchinario, attrezzatura, ecc. dipende dall’oggetto del contratto). Tale bene sarà poi soggetto ad ammortamento secondo le regole ordinarie.

Leasing: registrazioni contabili con il metodo finanziario

Nel metodo finanziario, invece, il leasing viene contabilizzato (dal punto di vista dell’imprenditore/società utilizzatore) come se si trattasse dell’acquisto di un bene mediante ricorso ad un finanziamento esterno, con pagamento rateizzato. Attenzione: si tratta del metodo previsto dai principi contabili internazionali, IAS 17 nella fattispecie, nel caso di leasing finanziario. In caso di leasing operativo, invece, lo IAS 17 prevede le stesse regole contabili che abbiamo già visto nel metodo operativo.

Ricapitoliamo un attimo: in Italia contabilizziamo il leasing, a prescindere che si tratti di leasing finanziario od operativo, con il metodo patrimoniale.

Nell’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, invece, dobbiamo distinguere:

  • il leasing finanziario cui si applica il metodo finanziario;
  • il leasing operativo cui si applica il metodo patrimoniale.

Tornando al metodo finanziario, al momento della sottoscrizione del contratto, si rileva il “fair value” o valore corrente o valore di mercato del bene locato (oppure, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi previsti dal contratto) a fronte della simultanea registrazione del debito di finanziamento nei confronti del locatore (società di leasing).

Successivamente, in occasione del pagamento periodico delle rate (versamento dei canoni), si rendicontano gli oneri associati al finanziamento e, per la parte residua, si riduce il debito (quota capitale) nei confronti del locatore.

Di conseguenza nel metodo finanziario dobbiamo distinguere due componenti:

• Quota capitale: riduce il debito finanziario iscritto nel passivo dello S.P.;
• Quota interessi: viene imputata a conto economico come componente negativa di reddito accesa ai costi finanziari.

Il caso del “cambio” di rilevazione contabile del leasing durante il corso del contratto: la deducibilità per la giurisprudenza di merito

Recentemente la gestione contabile e fiscale del leasing è stata oggetto di un interessante intervento di Giorgio Gavelli sul Sole 24 Ore.

In questa sede è stato affrontato il tema del cambio di rilevazione contabile del leasing durante l’ordinario corso del contratto; secondo i giudici di merito (Ctp Milano e Ctr Lombardia 4221/16/2018):

“è illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio riprende a tassazione i componenti negativi di reddito dedotti da un’impresa che modifica in corso di contratto il criterio di rilevazione della locazione finanziaria, passando dal “metodo patrimoniale” previsto dai vigenti Oic al “metodo finanziario” proprio degli Ias/Ifrs”

Tale variazione, secondo i giudici, è stata motivata dall’esigenza di applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Lo stesso Gavelli evidenzia tuttavia come si tratti di un tema assai controverso, su cui la dottrina prevalente non ritiene comunque possibile che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs possano derogare alla disciplina prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali (a questo proposito si veda, in particolare, il principio contabile nazionale OIC numero 11).

Leasing: contabilizzazione in partita doppia

In partita doppia si registrerà inizialmente (alla data di stipula del contratto) quanto segue:

Attrezzatura in leasing – DARE (VFA)
Debiti verso società di leasing – AVERE (VFP)

In occasione del ricevimento delle fatture periodiche:

Debiti vs società di leasing – DARE (VFA)
Oneri finanziari – DARE (VFA)
Debiti vs fornitori –AVERE (VFP)

Ovviamente in occasione del pagamento della fattura avremo:

Debiti vs fornitori – DARE (VFA)
Banca x c/c – AVERE (VFP)

Leasing: cos’è il contratto del sale and lease-back?

Una variante, che può essere utile conoscere almeno per grandi linee, è quella del sale and lease-back (retrolocazione). Si tratta dell’operazione doppia di cessione di un bene ad un terzo e contemporanea stipula di un contratto di leasing per l’utilizzo dello stesso bene, con correlazione tra canoni locatori e prezzo di vendita. Le parti dunque, sono da un lato il venditore/locatario, e dall’altro il compratore/locatore. Secondo i principi internazionali i risvolti contabili dipendono sempre dal tipo di leasing sottostante: metodo finanziario per il leasing finanziario, metodo patrimoniale per il leasing operativo.

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Iva eCommerce, consultazione online sulla direttiva fino al 15 gennaio

venerdì, 07 Dicembre 2018 da admin

Iva nell’eCommerce: è possibile partecipare alla consultazione online fino al 15 gennaio 2019. Indicazioni e opinioni sull’attuazione della direttiva 2017/2455.

Iva nell’eCommerce: dal 14 dicembre è possibile partecipare alla consultazione sul sito del Dipartimento delle Finanze fino al 15 gennaio 2019. Gli interessati possono dare indicazioni ed esprimere opinioni sulle proposte adottate dalla Commissione UE finalizzate all’attuazione della direttiva 2017/2455 sull’Iva nel commercio elettronico.

Associazioni economico-professionali, professionisti, centri di ricerca, università, ma anche privati cittadini sono invitati a dare il loro contributo sulla nuova disciplina che regola l’eCommerce utilizzando il form online disponibile sul sito del Dipartimento.

Direttiva sull’Iva nell’eCommerce: una consultazione sulle proposte dell’Unione Europea

Con la Direttiva sull’Iva nel commercio elettronico, nello specifico, si estende il campo di applicazione del Mini Sportello Unico, MOSS, a tutti i servizi e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, trasformandolo in uno Sportello Unico.

Inoltre vengono introdotte disposizioni speciali applicabili ai soggetti passiviche facilitano determinate cessioni effettuate da altri soggetti passivi tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

L’11 dicembre 2018 la Commissione europea ha adottato due proposte per favorire l’implementazione delle modifiche della Direttiva Iva, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021:

  • Proposta di Direttiva COM(2018) 819 che emenda la Direttiva IVA: prevede norme aggiuntive relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi nell’UE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE e al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione alternativo all’OSS;
  • Proposta di Regolamento di esecuzione COM (2018) 821 che emenda il Regolamento (UE) 282/2011: contiene le norme di attuazione della Direttiva per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e cessioni nazionali di beni.

Su questi due punti, cittadini e addetti ai lavori sono chiamati a intervenire.

Direttiva sull’Iva nell’eCommerce: come partecipare alla consultazione

Chiunque abbia considerazioni o commenti sulle proposte adottate dalla Commissione europea sulla Direttiva Iva può usare il form online, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, e inviare il suo contributo entro il 15 gennaio 2019.

Gli utenti sono divisi in quattro categorie:

  • associazione economico professionale;
  • professionista;
  • centro di Ricerca o Università;
  • privato cittadino.

Dopo aver scelto la categoria di appartenenza, è necessario inserire anche nome, cognome e email all’interno del portale.

Una volta inseriti contatti e riferimenti anagrafici, il form richiede una breve sintesi dell’intervento di massimo 500 caratteri e permette agli utenti di caricare il file con la versione integrale dei suggerimenti sull’attuazione della Direttiva europea sull’Iva eCommerce.

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